Sez. 5, Sentenza n. 4976 del 13/12/2006 Ud. (dep. 07/02/2007) Rv. 236317 - 01
SENTENZA - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE E AI DANNI | Sentenza di assoluzione con la formula erronea "perché il fatto non costituisce reato" anziché con quella corretta "perché il fatto non sussiste" - Rettifica del giudice di legittimità - Obbligo del querelante di rifondere le spese processuali sostenute dall'imputato - Sussistenza.
SENTENZA - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE E AI DANNI
In tema di condanna del querelante alle spese ai sensi dell'art. 542 cod. proc. pen., qualora il giudice di merito abbia assolto l'imputato adottando erroneamente la formula "perché il fatto non costituisce reato" anziché quella corretta dell'insussistenza del fatto, la Corte di cassazione - cui il querelante abbia fatto ricorso lamentando che la formula assolutoria adottata non consente la condanna alle spese - ha il potere di provvedere alla rettifica della formula erronea, riformando in tal senso la sentenza impugnata, con l'effetto che è legittima la statuizione di condanna del querelante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)