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Sez. 2, Sentenza n. 1796 del 10/12/1965 Ud. (dep. 30/03/1966) Rv. 101001 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RIFIUTO DEL DANNEGGIATO - OFFERTA FATTA IN FORMA EQUIVALENTE A QUELLA REALE - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI - VERSAMENTO DELLA SOMMA A UN'ISTITUTO DI BENEFICENZA SU INVITO DEL DANNEGGIATO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1965-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101001-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RIFIUTO DEL DANNEGGIATO - OFFERTA FATTA IN FORMA EQUIVALENTE A QUELLA REALE - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI - VERSAMENTO DELLA SOMMA A UN'ISTITUTO DI BENEFICENZA SU INVITO DEL DANNEGGIATO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*

Nel caso di rifiuto del danneggiato, anche in Mancanza di un'offerta reale puo essere concessa l'attenuante di cui all'art 62, n 6, prima ipotesi cod pen quando il colpevole abbia offerto in Forma equivalente la somma necessaria ad assicurare l'integrale risarcimento del danno; ma a tal fine e necessario che codesta offerta abbia carattere di serieta, e che sia stata accertata la sua devoluzione a favore del danneggiato. La predetta attenuante deve pertanto ritenersi inapplicabile nel caso in cui il colpevole, anziche devolvere la somma al danneggiato che si era rifiutato di riceverla, accogliendo l'esortazione del medesimo, l'abbia donata ad un istituto di beneficenza, facendo venir meno definitivamente la possibilita della sua effettiva devoluzione alla persona offesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)