Sez. 1, Sentenza n. 12106 del 03/07/1989 Ud. (dep. 13/09/1989) Rv. 182048 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CARATTERISTICHE: TOTALITÀ ED EFFETTIVITÀ - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CARATTERISTICHE: TOTALITÀ ED EFFETTIVITÀ - FATTISPECIE.*
Agli effetti dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., perché il ravvedimento possa essere ritenuto e l'efficacia attenuatrice della circostanza esplicarsi, è necessario che il risarcimento sia totale ed effettivo, non potendo ad esso equipararsi un'offerta di ristoro non seguita dal reale adempimento dell'obbligazione ovvero giuridicamente inefficace. (nella specie la S.C. ha ritenuto che la proposta di cessione di un appartamento in luogo della prestazione pecuniaria non avesse l'attitudine ad integrare l'elemento costitutivo della attenuante in argomento, in quanto l'efficacia solutoria della "datio in solutum", normativamente considerata dal disposto dell'art. 1197 cod. civ. si realizza unicamente come conseguenza di un negozio bilaterale, e cioè di un contratto formato dalla fusione delle concorrenti volontà dell'obbligato e del creditore). (Conf mass n 136667; (Conf mass n 111125; (Conf mass n 101001).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6, Cod. Civ. art. 1197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)