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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 430 del 1994

Decisione
decisa il 1994-12-05, depositata il 1994-12-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:430
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20987

  • Processo penale
  • Custodia cautelare in carcere
  • Esclusione, in forza di decreto-legge, di tale misura e applicabilità dei soli arresti domiciliari nei processi per determinati reati (ricettazione, traffico di stupefacenti nell'ipotesi attenuata, associazione per delinquere ecc.)
  • Ritenuta mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti per l'emanazione del decreto-legge
  • Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto a reati per i quali, benché meno gravi, la custodia in carcere resta ammessa
  • Lamentata incidenza, altresì, sull'obbligo di esercizio dell'azione penale, sulla stessa funzione giurisdizionale, e sui diritti inviolabili, compresi quelli delle vittime dei reati
  • Mancata conversione del decreto-legge contenente le disposizioni impugnate
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto il decreto-legge contenente le disposizioni impugnate non è stato convertito in legge. - Con identica decisione su altro caso di decreto-legge non convertito, da ultimo, O. n. 247/1994. red.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3-bis e 3- ter, del codice di procedura penale e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), promossi con ordinanze emesse il 15 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino (n. 2 ordinanze), il 21 luglio 1994 dal Tribunale di Monza, il 16 ed il 21 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea ed il 18 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca, rispettivamente iscritte ai nn. 516, 517, 571, 592, 593 e 601 nel registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38, 41 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino con due ordinanze del 15 luglio 1994, il Tribunale di Monza con ordinanza del 21 luglio 1994 e il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca con ordinanza del 18 luglio 1994 hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3- bis e 3- ter del codice di procedura penale, come introdotti dall'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa); e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea, con due ordinanze rispettivamente del 16 e 21 luglio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 112 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del medesimo decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440;
punto 2
Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte l'identica questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento; che il decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, non è stato convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, e che pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, ordinanza n. 247 del 1994), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3- bis e 3- ter, del codice di procedura penale e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 77, 101 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino, dal Tribunale di Monza, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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