Sez. 3, Sentenza n. 2439 del 18/06/1975 (Rv. 376323 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - PER COLPA LIEVE - LIMITI - PARTICOLARE DIFFICOLTA TECNICA - COLPA GRAVE O DOLO - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - PER COLPA LIEVE - LIMITI - PARTICOLARE DIFFICOLTA TECNICA - COLPA GRAVE O DOLO - NECESSITA.*
La responsabilita del prestatore d'opera intellettuale e normalmente regolata dal disposto dell'art 1176 cod civ, che fa Obbligo anche al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla sua attivita, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli di regola risponde anche per la colpa lieve. Nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta, la legge (art 2236 cod civ) prevede un'attenuazione della normale responsabilita, nel senso che il professionista e tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. (Conf 3298/73, mass n 367178).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)