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Sez. 3, Sentenza n. 3298 del 29/11/1973 (Rv. 367178 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - PER COLPA LIEVE - LIMITI - PARTICOLARE DIFFICOLTA TECNICA - COLPA GRAVE O DOLO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367178-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - PER COLPA LIEVE - LIMITI - PARTICOLARE DIFFICOLTA TECNICA - COLPA GRAVE O DOLO - NECESSITA.*

La responsabilita del prestatore d'opera intellettuale e normalmente regolata dal disposto dell'art 1176 cod civ, che fa Obbligo anche al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla sua attivita, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli di regola risponde anche per la colpa lieve. Nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta, la legge (art 2236 cod civ) prevede un'attenuazione della normale responsabilita nel senso che il professionista e tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. (Conf 2392/70, mass n 348631).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)