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Sez. 1, Sentenza n. 22678 del 08/11/2010 (Rv. 614662 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE | Minore adottato allontanato dal nucleo familiare - Sospensione della potestà - Collocamento in casa famiglia - Pagamento della retta - Obbligo di mantenimento dei genitori adottivi - Sussistenza - Fondamento - Perdurare dello"status" filiale - Cessazione dell'obbligo - Condizioni - Revoca dell'adozione.
Stato
decisa il 2010-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614662-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE

Il provvedimento del tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in casa famiglia del minore adottato, ancorché accompagnato dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori adottivi di provvedere al mantenimento del minore medesimo, nella specie consistente nella retta da pagare alla struttura di accoglienza, trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio legittimo e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare, "status" che cessa esclusivamente con la revoca dell'adozione.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1935 num. 835 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 2, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 25, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 48, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 51, Regio Decr. 20/07/1934 num. 1404 art. 25, Regio Decr. 20/07/1934 num. 1404 art. 26, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Costituzione art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)