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Sez. 3, Sentenza n. 2629 del 04/03/1993 (Rv. 481226 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Successione nel contratto | Immobile destinato ad uno degli usi previsti dall'art. 27 della legge n. 392 del 1978 - Morte del conduttore - Subentro nel rapporto degli aventi diritto di continuare l'attività - Diretto esercizio dell' attività da parte degli stessi - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481226-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Successione nel contratto

In tema di morte del conduttore di immobile destinato per uno degli usi previsti dall'art. 27 della legge sull'equo canone, subentrano nel rapporto, ai sensi dell'art. 37 della medesima legge, coloro che, per successione o per precedente rapporto (risultante da data certa anteriore all' apertura della successione), hanno diritto di continuare l'attività, senza necessità che questa sia anche direttamente esercitata dall'avente diritto ovvero da colui che anche in base a legittime aspettative ne abbia titolo, perché questo ulteriore requisito, espressamente richiesto dalle precedenti analoghe disposizioni degli artt. 1 comma quarto della legge n. 253 del 1950 e 2 bis della legge n. 351 del 1974, relative alle locazioni soggette al regime di proroga, non è stato più indicato dal legislatore nell'art. 37 sopra citato.

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 bis CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)