Sez. 3, Sentenza n. 1093 del 03/02/1998 (Rv. 512182 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO | Morte del conduttore - Subentro nel contratto degli aventi diritto a proseguire l'attività - Necessità della prosecuzione in concreto dell'attività - Insussistenza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO
In materia di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, l'art. 37 della legge n. 392 del 1978, prevedendo per il caso di morte del conduttore, che succedono nel contratto coloro che, "iure hereditario" o per atto di data anteriore all'apertura della successione, hanno diritto a continuare l'attività del dante causa, condiziona, con disposizione innovativa, rispetto a quella dell'art. 1 della legge n. 253 del 1950, la prosecuzione del rapporto locatizio alla sola titolarità astratta del diritto alla continuazione di tale attività, senza richiedere anche il fatto materiale della continuazione della stessa.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 37, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)