Sez. 1, Sentenza n. 8911 del 04/06/2003 (Rv. 563891 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Principio di letteralità del titolo di credito - Girata piena alla banca negoziatrice - Conseguenze nei rapporti con la banca trattaria - Limitazioni non risultanti dalla girata del titolo - Opponibilità - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA
Stante il principio di letteralità nel trasferimento dell'assegno bancario (art. 1993 cod. civ.; artt. 20 e 26 legge assegni), la banca negoziatrice - ove risulti, sulla base del titolo, giratario pieno - si presenta, nei confronti della trattaria, nella veste di "accipiens", e quindi come legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito, atteso che, in forza della girata piena (pur se questa, nei rapporti interni tra il girante ed il giratario, debba valere come girata per l'incasso), detta banca si pone come portatrice in proprio di ogni situazione attiva e passiva derivante dall'assegno, senza che alla trattaria possano essere opposti eventuali poteri limitativi della girata non risultanti dal titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 20, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)