Sez. 1, Sentenza n. 6961 del 25/07/1997 (Rv. 506255 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO | Assegno alterato - Ripetizione della banca trattaria nei confronti della banca girataria - Ripetizione nei confronti del cliente - Condizioni.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO
La banca girataria che abbia subito da parte della banca trattaria la ripetizione, per indebito oggettivo, del pagamento dell'assegno alterato è legittimata ad ottenere la ripetizione nei confronti del cliente in presenza di una girata piena ovvero in base alla disciplina dell'art. 1720 cod. civ., qualora la girata piena valesse tra le parti dirette come girata per l'incasso, salva l'applicabilità di eventuali norme contrattuali inerenti al contratto di conto corrente.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 20, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26, Cod. Civ. art. 1720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)