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Sez. 1, Sentenza n. 5638 del 08/11/1984 (Rv. 437311 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - TERMINE ANNUALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - RIVALSA DELL'ASSICURATORE CONTRO L'ASSICURATO, AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE N. 990 DEL 1969 - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2952 COD. CIV..*
Stato
decisa il 1984-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437311-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - TERMINE ANNUALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - RIVALSA DELL'ASSICURATORE CONTRO L'ASSICURATO, AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE N. 990 DEL 1969 - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2952 COD. CIV..*

La prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, prevista dall'art. 2952 secondo comma cod. civ., trova applicazione non solo per i diritti fondati su una clausola contrattuale, ma anche per quelli fatti valere in virtù di una norma di legge che regola il rapporto contrattuale. Pertanto, in tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, resta soggetta all'indicata prescrizione annuale la rivalsa dello assicuratore contro l'assicurato, contemplata dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 "nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione" in favore del terzo danneggiato, ivi inclusa, quindi, la rivalsa per la cosiddetta clausola di franchigia, fissante un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)