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Sez. 3, Sentenza n. 4538 del 14/07/1986 (Rv. 447280 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - PRESCRIZIONE ANNUALE - AMBITO DI ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447280-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - PRESCRIZIONE ANNUALE - AMBITO DI ESTENSIONE.*

La prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, prevista dall'art. 2952, secondo comma, cod. proc. civ., trova applicazione non solo per quelli espressamente pattuiti nel contratto di Assicurazione, ma anche per quelli disciplinati dalla legge in diretto collegamento con la regolamentazione negoziale. Pertanto, in tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il proprio assicurato, previsto dal secondo comma dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, si configura come diritto di regresso che deriva dal contratto di Assicurazione, con la conseguenza che si prescrive nel termine di un anno. (Conf 4678/84, mass n 436584; (Conf 5638/84, mass n 437311).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)