Sez. L, Sentenza n. 2938 del 09/04/1990 (Rv. 466510 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - DOMANDA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - APPLICABILITÀ DI QUEST'ULTIMA LEGGE - CONDIZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - DOMANDA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - APPLICABILITÀ DI QUEST'ULTIMA LEGGE - CONDIZIONE.*
In virtù dell'art. 12 della legge 12 giugno 1984 n. 222 (la quale ha istituito l'assegno ordinario d'Invalidità e la pensione ordinaria d'inabilità, con la previsione, per ciascuna di tali prestazioni, di specifici presupposti e condizioni per il riconoscimento ed il mantenimento del relativo diritto) sono sottoposte alla nuova normativa anche le domande presentate prima dell'entrata in vigore (1 luglio 1984) della legge, ove il diritto dell'assicurato si perfezioni in epoca successiva, non occorrendo, al fine del conseguimento delle prestazioni, la rinnovazione del procedimento amministrativo, né la proposizione di una nuova relativa domanda. (V 8516/87, mass n 456047; (Conf 163/88, mass n 456786).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)