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Sez. L, Sentenza n. 8516 del 19/11/1987 (Rv. 456047 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - TARDIVE - RAPPORTO DI DIPENDENZA O CONNESSIONE - VALUTAZIONI - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPUGNAZIONI RISPETTIVE DELL'INPS E DELL'ASSICURATO SUL PUNTO DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456047-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - TARDIVE - RAPPORTO DI DIPENDENZA O CONNESSIONE - VALUTAZIONI - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPUGNAZIONI RISPETTIVE DELL'INPS E DELL'ASSICURATO SUL PUNTO DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ.*

Ai fini dell'ammissibilità o meno, a norma dell'art. 334 cod. proc. civ., dell'impugnazione incidentale tardiva, il rapporto di dipendenza o connessione fra questa e l'impugnazione principale dev'essere valutato non in astratto bensì con riguardo alla natura ed alle interferenze reciproche degli interessi in concreto azionati in giudizio. (nella specie, in cui l'i.N.P.S. si era doluto del riconoscimento della pensione d'Invalidità con decorrenza dall'1 dicembre 1984, è stato ritenuto ammissibile il ricorso incidentale tardivo dell'assicurato, tendente ad una retrodatazione dell'evento biologico protetto). (V 3912/86, mass n 446745; (V 5609/85, mass n 442802; (V 1772/85, mass n 439721; (V 374/83, mass n 425185).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)