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Sez. 3, Sentenza n. 969 del 20/04/1963 (Rv. 261369 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TERMINE A COMPARIRE INFERIORE A QUELLO LEGALE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - NULLITA DELLA CITAZIONE O DEL GIUDIZIO - APPELLO - POTERI DEL GIUDICE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1963-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261369-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TERMINE A COMPARIRE INFERIORE A QUELLO LEGALE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - NULLITA DELLA CITAZIONE O DEL GIUDIZIO - APPELLO - POTERI DEL GIUDICE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - INAMMISSIBILITA.*

Qualora l'attore abbia assegnato al convenuto, nell'atto di citazione, un termine per la comparizione inferiore a quello legale ed il convenuto non si sia costituito, il giudice d'appello deve limitarsi a dichiarare la nullita dell'atto introduttivo e del conseguente giudizio di primo grado, e non puo rimettere la causa al primo giudice e tanto meno giudicare egli stesso nel merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)