Sez. 3, Sentenza n. 969 del 20/04/1963 (Rv. 261369 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TERMINE A COMPARIRE INFERIORE A QUELLO LEGALE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - NULLITA DELLA CITAZIONE O DEL GIUDIZIO - APPELLO - POTERI DEL GIUDICE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TERMINE A COMPARIRE INFERIORE A QUELLO LEGALE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - NULLITA DELLA CITAZIONE O DEL GIUDIZIO - APPELLO - POTERI DEL GIUDICE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - INAMMISSIBILITA.*
Qualora l'attore abbia assegnato al convenuto, nell'atto di citazione, un termine per la comparizione inferiore a quello legale ed il convenuto non si sia costituito, il giudice d'appello deve limitarsi a dichiarare la nullita dell'atto introduttivo e del conseguente giudizio di primo grado, e non puo rimettere la causa al primo giudice e tanto meno giudicare egli stesso nel merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)