Sez. 1, Sentenza n. 1861 del 24/03/1982 (Rv. 419705 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - ASSEGNAZIONE AL CONVENUTO DI UN TERMINE PER COMPARIRE INFERIORE A QUELLO LEGALE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'ATTO INTRODUTTIVO E DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - DECISIONE NEL MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - ASSEGNAZIONE AL CONVENUTO DI UN TERMINE PER COMPARIRE INFERIORE A QUELLO LEGALE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'ATTO INTRODUTTIVO E DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - DECISIONE NEL MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora l'attore abbia assegnato al convenuto, nell'atto di citazione, un termine per comparire inferiore a quello legale ed il convenuto non si sia costituito, il giudice d'appello deve limitarsi a dichiarare la nullità dell'atto introduttivo e del conseguente giudizio di primo grado e non può rimettere la causa al primo giudice, né, tanto meno, giudicare egli stesso nel merito. (V 4111/75, mass n 378430; (Conf 4316/76, mass n 383023; (Conf 3232/73, mass n 367064; (Conf 969/63, mass n 261369).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)