Sez. 1, Sentenza n. 11156 del 11/11/1993 (Rv. 484280 - 01)
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Sentenze impugnabili - In genere | Regime anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Sentenze della Corte di Cassazione - Revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Limiti.
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Sentenze impugnabili - In genere
Anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 (introduttiva dell'art. 391 bis cod. proc. civ.), la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., nel testo risultante dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, è consentita solo nel caso di sentenze rese su ricorsi basati sull'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (nullità della sentenza impugnata o del procedimento) o nel caso di sentenze rese su ricorsi basati su uno qualsiasi dei motivi indicati nello stesso art. 360, sempre che l'errore di fatto attenga alla lettura degli atti "interni" allo stesso giudizio di cassazione, cioè da esaminarsi direttamente dalla Corte di cassazione, con propria autonoma indagine di fatto, indipendentemente dall'esame che ne abbia compiuto la decisione impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)