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Sez. L, Sentenza n. 8693 del 22/10/1994 (Rv. 488224 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE | Sentenza della Corte di Cassazione - Impugnabilità - Condizioni - Errori di fatto - Limiti.
Stato
decisa il 1994-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488224-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE

Anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 383 (introduttiva dell'art. 391 bis cod. proc. civ.), la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., nel testo risultante dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 17 del 30 gennaio 1986 e n. 36 del 28 gennaio 1991, è consentita solo nel caso di decisioni rese su ricorsi basati sull'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (nullità della sentenza impugnata o del procedimento) o nel caso di decisioni rese su ricorsi basati su uno qualsiasi dei motivi indicati nel medesimo art. 360 cod. proc. civ., purché l'errore di fatto - che deve risolversi in un errore di percezione o in una mera svista materiale, tali da indurre il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato - attenga alla lettura degli atti interni allo stesso giudizio di cassazione, vale a dire di quegli atti che debbono essere esaminati direttamente dalla Corte di legittimità indipendentemente dall'esame che ne abbia fatto il giudice della decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Cost. 30/01/1986 num. 17, Legge Cost. 28/01/1991 num. 36, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)