Sez. 1, Sentenza n. 2602 del 07/02/2006 (Rv. 588191 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo - In genere - Proposizione di domande riconvenzionali - Ammissibilità - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, in cui sono preminenti le esigenze di celerità nello svolgimento del giudizio, non sono ammissibili domande riconvenzionali che siano solo genericamente o indirettamente ricollegabili al rapporto sul quale il creditore ha fondato la propria richiesta di insinuazione al passivo, e non invece rigorosamente dipendenti dal medesimo fatto dal quale trae origine detta pretesa creditoria. Ne consegue che, ove il curatore fallimentare non si limiti a far valere la pretesa revocatoria ex art. 67 legge fall., al solo scopo di paralizzare la contrapposta pretesa del creditore che voglia far ammettere al passivo un proprio credito o far riconoscere una causa legittima di prelazione, ma proponga, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, una vera e propria domanda riconvenzionale, questa è inammissibile, pur quando eventualmente si ricolleghi al medesimo rapporto al quale ha fatto riferimento il creditore ricorrente, atteso che essa si fonda su di un fatto (il compimento dell'atto revocando) - e, dunque, su di un titolo - diverso e non dipendente da quello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)