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Sez. 1, Sentenza n. 11850 del 22/05/2007 (Rv. 596869 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Domanda riconvenzionale del curatore - Incompetenza del tribunale fallimentare - Limiti - Questione di rito - Sussistenza - Difesa in diritto dell'opponente - Accettazione del contraddittorio - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596869-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la proposizione di una domanda riconvenzionale da parte del curatore del fallimento non dà luogo ad una questione di competenza, ma, al più, ad una questione di rito: il tribunale fallimentare, competente a conoscere dell'opposizione allo stato passivo, non è infatti un giudice diverso dal tribunale ordinario, competente in ordine alla domanda riconvenzionale, posto che, ai sensi dell'art. 23 della legge fall., il tribunale fallimentare è il tribunale che ha dichiarato il fallimento, competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, ai sensi dell'art. 24 della stessa legge. Pertanto, ove non sussistano ragioni di competenza inderogabile del giudice che sarebbe altrimenti competente a conoscere della domanda da trattarsi con il rito ordinario, è sempre possibile il "simultaneus processus" dinanzi al giudice dell'opposizione e ai fini dell'accettazione del contraddittorio da parte dell'opponente in ordine alla predetta domanda, costituisce comportamento processuale valutabile dal giudice anche la formulazione di difese in diritto, ove le stesse non siano rivolte esclusivamente a far valere l'inammissibilità della domanda, ma anche l'infondatezza della stessa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)