Sez. 1, Ordinanza n. 17 del 11/01/1989 Cc. (dep. 21/02/1989) Rv. 180598 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE SENZA PREVIO AVVISO ALL'AUTORITÀ - SUSSISTENZA DEL REATO - MAGGIORE O MINORE DURATA - IRRILEVANZA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE SENZA PREVIO AVVISO ALL'AUTORITÀ - SUSSISTENZA DEL REATO - MAGGIORE O MINORE DURATA - IRRILEVANZA.*
Al fine della sussistenza della contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in tema di misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose, è sufficiente un allontanamento anche breve dalla propria abitazione senza il prescritto preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza, a nulla rilevando la sua durata per la configurabilità di una scriminante dell'inosservanza agli obblighi. (V mass n 172097, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)