Sez. 1, Sentenza n. 468 del 27/01/1986 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172097 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PRESCRIZIONI DEL DECRETO E CONTRAVVENZIONI ALLE STESSE - ARBITRARIO ALLONTANAMENTO DAL COMUNE DI DIMORA - REATO PERMANENTE - SUSSISTENZA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PRESCRIZIONI DEL DECRETO E CONTRAVVENZIONI ALLE STESSE - ARBITRARIO ALLONTANAMENTO DAL COMUNE DI DIMORA - REATO PERMANENTE - SUSSISTENZA.*
Il reato di allontanamento arbitrario dal comune di dimora, da parte della persona sottoposta alla sorveglianza speciale di P.S., ha natura permanente sia se si tratti di soggiorno obbligato, sia se si tratti di dimora prescelta dallo stesso interessato, ma con l'Obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, legge n. 1423 del 1956, di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità di P.S.. (V mass n 135878; (Conf mass n 140784; (Conf mass n 140783; (Conf mass n 168023).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)