Sez. 6, Sentenza n. 1293 del 05/04/1995 Cc. (dep. 19/04/1995) Rv. 201249 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere | Termini di fase - Computo - Riferimento esclusivo alla contestazione di cui al titolo impositivo - Necessità - Sussistenza - Eccezioni - Fattispecie: detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, aggravata dall'ingente quantità.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere
I termini di custodia cautelare interfase sono comparati dal codice di rito (art. 303 cod. proc. pen.) non al delitto ritenuto ma a quello per cui si procede: pertanto ai fini della verifica della scadenza o meno dei predetti, occorre fare riferimento alle contestazioni nuove nell'ordinanza impositiva della misura senza possibilità di anticipata pronuncia sul merito della regiudicanda. Tale principio trova eccezione solo nell'ipotesi in cui sia intervenuta sentenza che abbia modificato il titolo del reato ovvero esclusa un'aggravante ad effetto speciale o comportante pena diversa, nonché nell'ipotesi di revoca totale o parziale del titolo custodiale in base a nuove acquisizioni o considerazione di elementi prima non valutati. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha annullato un'ordinanza nella quale il giudice di merito, ai fini del computo in questione, con riferimento a contestato reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente aggravato dall'ingente quantità, aveva escluso tale circostanza, pur senza che fossero intervenuti nuovi elementi e pur essendo il provvedimento impositivo divenuto definitivo per esaurimento del procedimento incidentale di impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)