Sez. 6, Sentenza n. 26547 del 14/05/2015 Cc. (dep. 24/06/2015) Rv. 263938 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca della misura - Sentenza passata in giudicato nei confronti dei coimputati - Esclusione di circostanza aggravante ad effetto speciale - Elemento "nuovo" valutabile ai fini della revoca - Configurabilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, costituisce elemento nuovo, valutabile dal giudice ai fini della revoca della misura, ai sensi dell'art. 299, comma primo cod. proc. pen., il passaggio in giudicato di una sentenza emessa nei confronti dei coimputati, giudicati separatamente, che abbia escluso una o più circostanze aggravanti ad effetto speciale, quando l'applicazione della medesima soluzione nel procedimento in corso determini una riduzione dei termini di custodia cautelare e la conseguente scadenza degli stessi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)