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Sez. L, Sentenza n. 302 del 23/01/1978 (Rv. 389589 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITA PROVVISORIA - SOSPENSIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE DI APPELLO - EFFICACIA DI GIUDICATO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389589-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITA PROVVISORIA - SOSPENSIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE DI APPELLO - EFFICACIA DI GIUDICATO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - INAMMISSIBILITA.*

L'ordinanza con cui il giudice d'appello, nel processo del lavoro, dispone la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno (art 431, terzo comma, cod proc civ), e provvedimento che non puo conseguire efficacia di giudicato e non puo pregiudicare la decisione della causa, in quanto destinato a produrre effetti solo fino alla sentenza definitiva. Essa, pertanto, non puo essere impugnata con ricorso per Cassazione ex art 111 cost.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)