Sez. U, Sentenza n. 5603 del 06/11/1984 (Rv. 437279 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITÀ PROVVISORIA - SOSPENSIONE - ORDINANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITÀ PROVVISORIA - SOSPENSIONE - ORDINANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Avverso l'ordinanza, con la quale il giudice d'appello, nel rito del lavoro, sospende in tutto od in parte la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (art. 431 terzo e quarto comma cod. proc. civ.), non è esperibile il ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento cautelare, destinato ad operare per la durata del giudizio di secondo grado ed a restare assorbito dalla sentenza che lo conclude, come tale privo di contenuto decisorio. (V 302/78, mass n 389589).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)