Sez. 1, Sentenza n. 3453 del 23/05/1986 (Rv. 446404 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - VENDITA STIPULATA DAL FALLITO - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE PER L'ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE ASSOLUTA O IN REVOCATORIA - SCELTA DELL'UNA O DELL'ALTRA INIZIATIVA GIUDIZIARIA - NECESSITÀ DI ULTERIORE AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - VENDITA STIPULATA DAL FALLITO - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE PER L'ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE ASSOLUTA O IN REVOCATORIA - SCELTA DELL'UNA O DELL'ALTRA INIZIATIVA GIUDIZIARIA - NECESSITÀ DI ULTERIORE AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il curatore del fallimento, il quale, con riguardo a vendita stipulata dal fallito, sia autorizzato dal giudice delegato ad agire per conseguire l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto, ovvero una pronuncia di revocatoria dello stesso, non abbisogna di ulteriore autorizzazione per la scelta dell'una o dell'altra iniziativa giudiziaria, ancorché per ragioni diverse da quelle prospettate a detto giudice delegato, atteso che l'originaria autorizzazione vale a coprire, anche senza specifica menzione, tutte le pretese che risultino strumentalmente pertinenti al raggiungimento dell'obiettivo per il quale è stata chiesta e concessa. (V 2672/83, mass n 427553; (V 652/82, mass n 418408).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)