Sez. 1, Sentenza n. 9035 del 28/08/1995 (Rv. 493735 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI | Autorizzazione a promuovere un'azione giudiziale - Difetto - Sanatoria - Ammissibilità - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI
L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziale ex art, 25 n. 6 legge fall. quale condizione di efficacia dell'attività processuale della curatela, non deve necessariamente contenere la specifica menzione di tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento del previsto obiettivo cui il giudizio si riferisce, essendo sufficiente il riferimento al contenuto essenziale del giudizio da promuovere. Il difetto di autorizzazione, essendo attinente all'efficacia dell'attività processuale nell'interesse esclusivo del fallimento procedente, è suscettivo di sanatoria (nella specie, mediante l'autorizzazione al giudizio di appello) anche con effetto "ex tunc", sempre che l'inefficacia degli atti non sia stata già accertata e sanzionata dal giudice.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)