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Sez. 1, Sentenza n. 2900 del 22/07/1976 (Rv. 381660 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - MOTIVI - CONTESTAZIONE DELLA FONDATEZZA DEL CREDITO DELLA PA - QUESTIONE DELLA VALIDITA DELLA INGIUNZIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381660-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - MOTIVI - CONTESTAZIONE DELLA FONDATEZZA DEL CREDITO DELLA PA - QUESTIONE DELLA VALIDITA DELLA INGIUNZIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione emessa a norma del RD 14 aprile 1910 n 639, qualora sia in contestazione esclusivamente la fondatezza del credito vantato dall'amministrazione, rimane irrilevante ogni questione attinente alla validita della ingiunzione come atto iniziale della procedura esecutiva (quali, nella specie, le questioni relative all'indicazione dell'ufficio giudiziario innanzi a cui avvenne la vidimazione, nonche alla certificazione di conformita all'originale della copia notificata all'intimato). (V 2694/71, mass n 353862).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)