Sez. 1, Sentenza n. 2694 del 04/10/1971 (Rv. 353862 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - DEFICIENZE FORMALI DELLA SOTTOSCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - NULLITA DELL'INGIUNZIONE - ESCLUSIONE - MERA IRREGOLARITA FORMALE.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - DEFICIENZE FORMALI DELLA SOTTOSCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - NULLITA DELL'INGIUNZIONE - ESCLUSIONE - MERA IRREGOLARITA FORMALE.*
La deficienza formale - nella specie indecifrabilita - della sottoscrizione dell'ingiunzione fiscale da parte dell'organo competente alla sua emanazione, sussistente nella copia notificata all'intimato, non importa la nullita dell'ingiunzione bensi costituisce una irrilevante irregolarita formale, posto che la sottoscrizione della copia dell'ingiunzione ha valore di semplice certificazione della provenienza dell'atto, per cui gli eventuali dubbi circa la regolarita dell'atto possono essere eliminati mediante il riscontro della copia con l'originale, e giacche l'atto notificato e pur sempre un atto amministrativo assistito, come tale, da una presunzione di legittimita. (V 878'68, mass n 332200).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Legge 05/07/1961 num. 641 art. 2 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)