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Sez. 6, Sentenza n. 33856 del 23/05/2024 Ud. (dep. 05/09/2024) Rv. 286960-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Omesso versamento da parte del notaio delle somme per adempiere l'imposta di registro riscosse dai clienti - Irrogazione di sanzioni amministrative - Successivo procedimento penale per il reato di peculato - Violazione del “ne bis in idem” - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286960-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Non opera il divieto di "bis in idem", in caso di procedimento penale per il reato di peculato nei confronti del notaio che si sia appropriato delle somme versate dai clienti per adempiere

l'imposta di registro, dopo l'irrogazione nei confronti del medesimo delle sanzioni amministrative per l'omesso versamento di detta imposta. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, evento, nesso causale - e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona).

Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)