Sez. 2, Sentenza n. 39145 del 27/11/2025 Cc. (dep. 03/12/2025) Rv. 288971-01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Imputato ristretto in una struttura detentiva - Provvedimento disciplinare con addebito pecuniario per il danneggiamento di un bene comune - Condanna a pena detentiva per il delitto di danneggiamento del medesimo bene - Violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale - Esclusione - Ragioni.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come inteso dalla Corte EDU, nel caso in cui l'imputato, ristretto in una struttura detentiva, benché destinatario di un provvedimento disciplinare con addebito pecuniario per il danneggiamento di un bene comune, sia altresì condannato per tale delitto, con inflizione di una pena detentiva, trattandosi di sanzioni aventi natura e finalità differenti. (In motivazione, la Corte ha osservato che la pena risulta finalizzata a reprimere, con limitazione della libertà personale, la condotta di distruzione di un bene erariale, mentre la sanzione disciplinare mira a recuperare il valore commerciale del bene e a retribuire la condotta violativa del regolamento che disciplina la restrizione in ambienti comuni).
Cod. Pen. art. 635 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4, Costituzione art. 27, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)