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Sez. 1, Sentenza n. 2150 del 03/12/1998 Ud. (dep. 19/02/1999) Rv. 212627 - 01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Persona informata sui fatti - Dichiarazioni reticenti - Omessa assistenza del difensore - Irrilevanza nel procedimento nel quale le dichiarazioni vengono rese.
Stato
decisa il 1998-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212627-01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI

Il divieto di utilizzazione anche nei confronti dei terzi delle dichiarazioni di persona, che, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere ascoltata quale indagata od imputata nel medesimo reato ovvero in un reato connesso o collegato, vige qualora detti reati risultino essere già stati consumati nel momento in cui la persona veniva ascoltata e non anche quando non sussista alcun procedimento per il diverso reato (commesso dal dichiarante)e comportante la connessione. (Nella fattispecie, la Corte, osservando che il reato di favoreggiamento personale sarebbe stato commesso dal dichiarante con le reticenti affermazioni rese nel momento in cui egli veniva esaminato quale persona offesa ed informata sui fatti e con riferimento ai reati addebitati a terzi -reati per i quali già si procedeva- ha escluso che l'omessa assistenza del difensore all'esame del presunto favoreggiatore potesse avere rilevanza sul procedimento già in corso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)