Sez. 6, Sentenza n. 21116 del 31/03/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229024 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Persona informata sui fatti - Dichiarazioni reticenti - Omessa assistenza del difensore - Irrilevanza nel procedimento nel quale le dichiarazioni vengono rese.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
Le dichiarazioni "indizianti" evocate dall'art. 63 comma primo cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale, e non quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza. La suddetta norma di garanzia, infatti, è ispirata al principio "nemo tenetur se detegere" che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato e non quella che il reato debba ancora commettere.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)