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Sez. 3, Sentenza n. 203 del 23/01/1969 (Rv. 338131 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PREMIO DI COLTIVAZIONE - RINUNCIA - PAGAMENTO INTEGRALE DEL CANONE - RINUNCIA IMPLICITA AL PREMIO DI COLTIVAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338131-01

CONTRATTI AGRARI - PREMIO DI COLTIVAZIONE - RINUNCIA - PAGAMENTO INTEGRALE DEL CANONE - RINUNCIA IMPLICITA AL PREMIO DI COLTIVAZIONE - AMMISSIBILITA.*

L'integrale pagamento del canone di affitto di un fondo rustico, senza la ritenuta del 30 per cento, ben puo esprimere una valida rinuncia al premio di coltivazione da parte dell'affittuario cosi come quando l'integrale pagamento del canone segua, nel tempo, una rinuncia preventiva al premio stesso, di per se sola invalida perche antecedente alla legge che lo attribuisce. Conforme alla sentenza n 202-69, massima n 338131).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 975 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)