Sez. 3, Sentenza n. 4378 del 25/06/1983 (Rv. 429292 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PAGAMENTO INTEGRALE DEL CANONE SENZA LA RITENUTA DEL PREMIO DI COLTIVAZIONE - RINUNCIA TACITA A TALE PREMIO - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI NECESSARI - CORRESPONSIONE DEL CANONE OLTRE LA MISURA LEGALE - RINUNCIA TACITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PAGAMENTO INTEGRALE DEL CANONE SENZA LA RITENUTA DEL PREMIO DI COLTIVAZIONE - RINUNCIA TACITA A TALE PREMIO - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI NECESSARI - CORRESPONSIONE DEL CANONE OLTRE LA MISURA LEGALE - RINUNCIA TACITA - ESCLUSIONE.*
L'integrale pagamento del canone di affitto di un fondo rustico, senza la ritenuta del 30 per cento del prezzo di AMMASSO, corrispondente al premio di coltivazione, è elemento indicativo di tacita rinunzia a tale premio purché concorrano altri estremi, quali una preventiva ed invalida rinunzia espressa od una pattuizione scritta dal significato ambivalente rispetto alle tesi delle parti, mentre la corresponsione del canone oltre la misura legale, essendo compatibile con la riserva del diritto a ripetere la eccedenza per via di compensazione, non riveste da sola quel carattere di inequivocità e concludenza indispensabile per ravvisare nella condotta una manifestazione tacita di volontà abdicativa. (V 2261/81, mass n 412995; (V 203/69, mass n 338131; (V 3657/68, mass n 336945).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 12/08/1947 num. 975 art. 2 CORTE COST., Legge 18/08/1948 num. 1140 art. 3 CORTE COST., Legge 03/08/1949 num. 476 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)