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Sez. 3, Ordinanza n. 31435 del 07/12/2024 (Rv. 672984-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Azione di accertamento negativo di un debito - Richiesta del convenuto di rigetto della domanda attorea - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità - Fattispecie in tema di impugnazione di cartella di pagamento.
Stato
decisa il 2024-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672984-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

La richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla costituzione dell'agente di riscossione che, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento e del preavviso di fermo, aveva contestato la domanda avversaria, chiedendone il rigetto, senza avanzare una domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito).

Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Civ. art. 2945 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)