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Sez. 3, Sentenza n. 13438 del 29/05/2013 (Rv. 626361 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Citazione ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ. proposta dal debitore - Impedimento al passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Insussistenza - Conseguenze - Domanda del creditore convenuto costituito nel giudizio di revocazione comunque tendente all'affermazione del proprio diritto - Effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626361-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

La mera proposizione, da parte del debitore, di una citazione in revocazione ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ. non impedisce il passaggio in giudicato, ex art. 324 cod. proc. civ., della sentenza impugnata, sicchè termina l'effetto interruttivo permanente della prescrizione prodotto dalla notificazione dell'atto introduttivo del corrispondente giudizio. Tuttavia, se il creditore convenuto in revocazione si costituisce formulando una domanda comunque tendente all'affermazione del proprio diritto (ed in tale categoria va ricompresa certamente anche la mera richiesta di rigetto della revocazione) compie un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell'art. 2943 cod. civ.; e, quindi, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il relativo procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)