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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10209 del 27/04/2018 (Rv. 647969 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Eccezione di tardività del ricorso - Onere probatorio del ricorrente - Oggetto - Nullità della notifica dell'atto impugnato - Onere della prova dell'Amministrazione - Oggetto.
Stato
decisa il 2018-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647969-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE

Nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)