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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25107 del 10/11/2020 (Rv. 659499 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Processo tributario – Mancata produzione dell’atto impugnato e della sua notifica – Inammissibilità del ricorso – Esclusione – Fondamento – Contestazione sulla tempestività del ricorso – Onere della prova – A carico di colui che impugna – Contenuto – Allegazione dell’atto impugnato e della avvenuta notifica.
Stato
decisa il 2020-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659499-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE

Nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione, a norma dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 all. 21, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 all. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)