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Sez. T, Ordinanza n. 10642 del 22/04/2026 (Rv. 678263-01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Annullamento avviso di accertamento per vizio di motivazione - Giudicato - Estensione ad altre controversie tra stesse parti per il medesimo rapporto tributario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678263-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

L'annullamento dell'avviso di accertamento per un vizio di motivazione è decisione che, pur se passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche intercorrenti tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria, sicché non si crea contrasto con il giudicato - di merito - già intervenuto tra l'ente impositore e le altre parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente motivato un avviso di accertamento catastale, emesso a seguito di procedura DOCFA, essendo irrilevante l'esistenza di un precedente giudizio, conclusosi con decisione della Corte di cassazione di annullamento di altro avviso di accertamento per vizio di motivazione, trattandosi di atti diversamente motivati).

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)