diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 34656 del 30/12/2019 (Rv. 656423 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Annullamento avviso di accertamento per vizio di motivazione - Giudicato - Estensione ad altre controversie tra stesse parti per il medesimo rapporto tributario – Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656423-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

L'annullamento dell'avviso di accertamento per un vizio di motivazione è una decisione che, pur se passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria, sicché non si crea contrasto con il giudicato - di merito - già intervenuto tra l'ente impositore e le altre parti. (Nella specie, la S.C., in merito all'impugnazione di un avviso attinente alla revisione parziale di classamento di un immobile, ha ritenuto che non dovesse disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria rimasta estranea al giudizio, in quanto, avendo questa ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'annullamento per difetto di motivazione dell'avviso separatamente inviatole, da lei impugnato autonomamente, non vi era pericolo di contrasto tra giudicati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)