Sez. 1, Sentenza n. 6765 del 26/07/1996 (Rv. 498791 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Criteri di computo introdotti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - Ambito di applicazione - Deprezzamento subito da edificio contiguo all'opera pubblica - Applicabilità di detti criteri - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
I più riduttivi criteri di computo dell'indennizzo espropriativo introdotti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (norma che spiega la sua incidenza anche nei giudizi in corso, ma che, in virtù del suo carattere eccezionale, è sottratta ad applicazione analogica) si riferiscono all'espropriazione delle aree fabbricabili, ossia sottratte coattivamente al legittimo proprietario per finalità edificatorie, e non al caso in cui l'indennità risulti liquidata, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, per il deprezzamento subito da un edificio contiguo all'opera pubblica, in conseguenza della consistenza ed ubicazione di quest'ultima (nella specie, la diminuzione di valore del bene da indennizzare era conseguita all'elevazione di livello ed all'eccessivo avvicinamento di un cavalcavia stradale al corpo di un fabbricato).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)