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Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007 (Rv. 597113 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Criteri di computo introdotti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - Ambito di applicazione - Deprezzamento subito da edificio contiguo all'opera pubblica - Applicabilità di detti criteri - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597113-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, i più riduttivi criteri di computo del risarcimento del danno da occupazione appropriativa previsti dall'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992 si riferiscono esclusivamente alle occupazioni illegittime di suoli edificabili e cioè di suoli suscettibili di edificazione ma non ancora edificati al momento della trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico. Pertanto, detti criteri, in quanto stabiliti da norma eccezionale, non possono applicarsi in via analogica nei casi in cui (come nella specie) il danno derivi da deprezzamento subito da un edificio adibito a villino contiguo ad un giardino (nonché per la perdita degli alberi e di una vasca a ornamento del giardino stesso) parzialmente oggetto di occupazione e poi di irreversibile trasformazione per l'esecuzione di opera pubblica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)