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Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014 (Rv. 628850 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI | Deduzione di uno stato di malattia quale impedimento alla costituzione - Idoneità agli effetti dell'art. 294 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628850-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI

La parte che non si sia costituita tempestivamente in giudizio non può essere rimessa in termini, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ., quando deduca che la costituzione le sia stata impedita da uno stato di malattia, perché tale stato non può considerarsi una causa di impedimento ad essa non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura "ad hoc" per la costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)