Sez. 1, Sentenza n. 5249 del 29/05/1999 (Rv. 526844 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - IN GENERE | Costituzione in grado di appello - Rimessione in termini ai fini dell'ammissione di una prova testimoniale contraria - Deduzione della dipendenza della mancata costituzione in primo grado da uno stato di malattia - Rilevanza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - IN GENERE
Il soggetto rimasto contumace in primo grado non può essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ., in fase di appello per l'ammissione di una prova testimoniale contraria a quella già svolta in primo grado dall'altra parte, quando deduca che la mancata costituzione gli sia stata impedita da uno stato di malattia, perché tale stato non può essere considerato una causa di impedimento a lui non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura ad hoc per la costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)