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Sez. L, Sentenza n. 3905 del 07/06/1983 (Rv. 428830 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - LAVORATORE USUFRUENTE DI RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE PARZIALE - MANCATO RICONOSCIMENTO LEGISLATIVO DI UNA INDENNITÀ GIORNALIERA PER L'INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA CONSEGUENTE AL RIACUTIZZARSI DELLE CONSEGUENZE DELL'INFORTUNIO INDENNIZZATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 66, 68 E 83 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 38 COST. - INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428830-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - LAVORATORE USUFRUENTE DI RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE PARZIALE - MANCATO RICONOSCIMENTO LEGISLATIVO DI UNA INDENNITÀ GIORNALIERA PER L'INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA CONSEGUENTE AL RIACUTIZZARSI DELLE CONSEGUENZE DELL'INFORTUNIO INDENNIZZATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 66, 68 E 83 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 38 COST. - INFONDATEZZA.*

In tema di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il fatto che al lavoratore, cui sia stata già riconosciuta una rendita per inabilità permanente parziale, non competa un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta in cui egli sia ricaduto a seguito del riacutizzarsi delle conseguenze dell'infortunio già indennizzato non giustifica il sospetto d'illegittimità costituzionale degli artt. 66, 68 e 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in rapporto agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Non è, infatti, constatabile alcuna discriminazione di trattamento tra l'assicurato che abbia diritto all'indennità per inabilità temporanea (assoluta) prima della Costituzione della rendita infortunistica per inabilità permanente e l'assicurato che - per fatti riferibili o non riferibili all'infortunio sul lavoro - si trovi nella temporanea impossibilità di rendere le prestazioni lavorative successivamente alla Costituzione di detta rendita, poiché il secondo rimane parimenti tutelato nella sua qualità di prestatore d'opera, indipendentemente dal suo stato d'infortunato, atteso il complesso delle prestazioni stabilite dalla normativa vigente.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)