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Sez. L, Sentenza n. 5265 del 28/09/1988 (Rv. 459945 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - ASSOLUTA - INDENNITÀ RELATIVA - FUNZIONE - CORRESPONSIONE - TERMINE FINALE - POSTUMI DI INABILITÀ PERMANENTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459945-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - ASSOLUTA - INDENNITÀ RELATIVA - FUNZIONE - CORRESPONSIONE - TERMINE FINALE - POSTUMI DI INABILITÀ PERMANENTE - CONSEGUENZE.*

Con riguardo all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro l'indennità per inabilità temporanea assoluta ha lo scopo di ricomporre l'equilibrio economico infranto dall'infortunio e dalla conseguente assenza dal lavoro e quindi ha la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore assicurato, venuta meno a causa della temporanea perdita dell'attitudine al lavoro. Tale indennità deve essere corrisposta fino a quando sussista l'inabilità temporanea (comprese sue eventuali riacutizzazioni) e - nel caso in cui dall'infortunio siano residuati postumi di inabilità permanente - sino a quando cominci a decorrere l'indennità per quest'ultima inabilità, la quale sola può compensare l'infortunato di ogni eventuale successivo riacutizzarsi dei postumi permanenti riconosciutigli. (V 1658/88, mass n 457682; (V 3905/83, mass n 428830).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)