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Sez. 3, Sentenza n. 367 del 31/01/1966 (Rv. 320712 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - EFFETTI - NULLITA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE ANZICHE NEL DOMICILIO INDICATO NELLA SENTENZA IMPUGNATA.*
Stato
decisa il 1966-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320712-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - EFFETTI - NULLITA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE ANZICHE NEL DOMICILIO INDICATO NELLA SENTENZA IMPUGNATA.*

La notificazione dell'atto di appello effettuata presso il procuratore costituito anziche nella residenza dichiarata nell'atto di notifica della sentenza impugnata, e affetta da nullita, la quale e peraltro sanabile ex tunc se venga rinnovata nel termine all'uopo concesso ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. nel caso che il giudice di appello non abbia concesso tale termine, la nullita si estende all'intero procedimento che ne e seguito e alla sentenza che lo definisce che va cassata con rinvio ad altro giudice, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza della parte l'atto di impugnazione ed essendo quindi superflua la nuova notificazione di quest'ultima, sara sufficiente la riassunzione nelle forme di cui all'art.392 cod.proc.civ. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)